In Emilia-Romagna, causa invecchiamento della popolazione, le famiglie con anziani sono oltre una su tre, per l’esattezza il 38%, mentre il 26% dei nuclei familiari è composta solo da anziani, con valori superiori alla media nazionale.
Tra le soluzioni esistenti sul mercato per l’assistenza agli anziani c’è la possibilità per le famiglie di inserirli in una Casa Famiglia. Secondo la definizione data dalle linee di indirizzo regionali, la Casa Famiglia è una piccola struttura/comunità di tipo familiare (che può accogliere fino a sei ospiti), con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinata ad accogliere utenza priva del necessario supporto familiare, o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
Il fenomeno della Case Famiglia si sta sviluppando in modo esponenziale come soluzione alternativa alla cosiddetta “badante”, spesso pagata in nero e che spesso crea molte difficoltà alle famiglie per vari motivi: necessità di assentarsi per riposo infrasettimanale, festività, ferie, malattie, abbandoni improvvisi, ecc.
La Casa Famiglia è diventata un business perché consente di fornire un servizio di assistenza a persone anziane parzialmente non autosufficienti, sollevando i caregiver familiari, normalmente donne, dal peso di una situazione che si trasforma nel tempo in una forma di schiavitù, soprattutto quando gli anziani sono affetti da forme più o meno gravi di demenza senile.
In Italia c'è un esercito di 7 milioni di persone che assiste volontariamente una persona cara non autosufficiente. Un lavoro a tutti gli effetti, estremamente importante per la società, ma i caregiver in Italia sono lasciati soli, invece di essere protetti da leggi e servizi, come avviene in molti altri paesi europei.
Non ci sono posti sufficienti nelle strutture pubbliche, e quelle private risultano spesso troppo costose (oggi la richiesta media mensile è di € 2.300-2.400 nelle residenze per anziani a gestione privata a fronte dei € 1700-1800 in una Casa famiglia).
Sulla base delle Linee di indirizzo regionali, i Comuni, nell’impossibilità di rispondere diversamente alle richieste di alloggi per anziani da parte dei cittadini, devono adottare un Regolamento che stabilisca il funzionamento, i limiti e i controlli nelle Case famiglia.
Nella provincia di Ravenna sono stati adottati due Regolamenti Comunali, quello del Comune di Ravenna e quello dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che confrontati, sono praticamente identici, ma hanno avuto un iter di approvazione diverso, con maggiori difficoltà nel Comune di Ravenna, causato dalla diversa incidenza e criticità che hanno queste strutture nei diversi territori.
Nel distretto di Ravenna ad oggi sono state censite ben 77 le Case Famiglia mentre nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna le Case famiglia sono ad oggi 34.
I due Regolamenti sono stati adottati rispettivamente:
- nella seduta del 27 marzo 2019 il consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato all’unanimità il “Regolamento per il funzionamento e la vigilanza nelle strutture per anziani con un numero di ospiti fino a un massimo di sei, denominate Case Famiglia e Appartamenti Protetti per anziani “
- nella seduta di martedì 4 giugno, il consiglio comunale di Ravenna ha discusso e votato la delibera “Regolamento per il funzionamento e la vigilanza nelle strutture residenziali per anziani con un numero di ospiti fino a un massimo di sei di cui all’ articolo 9 della delibera di giunta regionale 564/2000 denominate “Case famiglia”, appartamento protetto per anziani e gruppo appartamento per anziani – approvazione”. Dopo la discussione di 7 emendamenti, di cui 3 accolti e 4 respinti, la delibera è stata approvata con 20 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto.
Le Case Famiglia, con i nuovi regolamenti, si inseriscono nella rete integrata dei servizi sociali residenziali di supporto alle famiglie per l’ospitalità dei propri anziani, con l'introduzione di regole fondamentali sui requisiti che devono garantire e integrare le indicazioni normative regionali e nazionali vigenti, al fine di tutelare gli anziani e le loro famiglie e, nel contempo, disciplinare l’attività di vigilanza sull’operato e sulla qualità dei servizi offerti.
Obbiettivo prioritario è rendere i Comuni più determinanti nei processi di governo e sorveglianza, fornire ai gestori una relazione più stretta con l’Unità di Valutazione Geriatrica dell’Ausl che interviene nella fase di inserimento dell’ospite, nell’eventuale aggravamento o in fase ispettiva se si ritiene che la condizione di salute e di non autosufficienza non siano adeguate alla tipologia di alloggio ed ai servizi offerti.
Le principali novità presenti in questi due Regolamenti sono:
- prima dell’avvio di una nuova attività sarà indispensabile presentare la Scia (segnalazione certificata di inizio attività)
- un maggiore coinvolgimento dei medici di famiglia, tramite accordi con le associazioni in modo che un occhio esterno possa mantenere monitorata la condizioni degli ospiti.
- ogni struttura dovrà redigere una Carta dei Servizi, e si dovranno rispettare determinate caratteristiche strutturali.
- la qualifica del personale, che deve essere coerente con le necessità degli ospiti, nonché gli interventi di controllo, vigilanza e sanzioni.
- al fine di mantenere un monitoraggio del percorso avviato con il presente regolamento, si prevede inoltre l’istituzione di una Commissione composta da rappresentanti delle istituzioni, delle Associazioni di categoria, Sindacati e mondo del volontariato. Compito della Commissione sarà anche quello di verificare e valutare l’efficacia delle disposizioni e di apportare gli eventuali miglioramenti che si rendessero necessari, anche in relazione alle risultanze che emergeranno a seguito dei controlli effettuati dagli Enti preposti.
I due Regolamenti hanno avuto efficacia immediata; le case famiglia già esistenti devono presentare entro 30 giorni il programma dettagliato di adeguamento a tutti i requisiti previsti che dovranno essere posseduti entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento...
Le maggiori critiche sono state fatte nel Consiglio comunale di Ravenna, soprattutto da Lista per Ravenna, e dalla Lega mentre Spi Cgil, Fnp Cisl e UilPensionati, i quali chiedono a Comune, Ausl e a tutti gli organi ispettivi di intensificare i controlli dentro le strutture in provincia. Non bastano più, infatti, le verifiche su segnalazione o a campione. Secondo le opposizioni il continuo proliferare negli ultimi anni di Case famiglia rappresenta da un lato l’intervento insufficiente del Comune a fornire risposte a una grave carenza di posti letto in strutture pubbliche, e dall’altro un business evidente che scarica tutte le sue contraddizioni sulla qualità di vita e assistenza degli ospiti e sullo sfruttamento della manodopera, come emerso anche pochi mesi fa, in un’indagine che ha coinvolto una struttura di Mezzano e una di Bagnacavallo.
I requisiti richiesti dai Regolamenti per il personale sono:
Art. 6 – PERSONALE
1. La presenza di personale deve essere coerente con le necessità degli ospiti.
È garantito un presidio sulle 24 ore.
Nelle ore della giornata dedicate ad attività che non richiedono operatori professionali, la presenza può essere assicurata anche da collaboratori. È comunque sempre garantito l'intervento tempestivo per eventuali emergenze, come precisato nell’apposito protocollo di emergenza sanitaria che deve essere adottato da ogni struttura.
Si precisa che, nelle ipotesi di perdita di autosufficienza dell’ospite indicata al punto 4.5, può essere prevista l’effettiva presenza di operatori professionali nell’arco delle 24 ore.
2. Viene assicurato, per il personale impiegato, il rispetto delle norme contrattuali, assicurative e previdenziali conformi alle leggi in vigore sul territorio nazionale, nonché l’applicazione della normativa d’igiene e sicurezza del lavoro. Va assicurato inoltre l’agibilità del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche individuato su base territoriale tramite adesione ad un organismo paritetico che ne garantisca l’operabilità.
3. In coerenza con l’obbligo informativo previsto dalla Segnalazione certificata per l’esercizio dell’attività, chi intende avviare l’attività di gestione di Casa Famiglia deve specificare il nominativo del coordinatore, il numero e le qualifiche del personale che opera nella Casa Famiglia stessa, che deve essere in possesso dei requisiti e delle caratteristiche sotto indicate:
• il coordinatore responsabile della struttura deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti/titoli definiti per il personale addetto all’assistenza; deve essere disponibile e facilmente reperibile al fine di poter intervenire prontamente per far fronte ad eventuali situazioni problematiche e non può essere coordinatore in contemporanea di un numero di case famiglia superiore a 3;
• il personale addetto all’assistenza deve essere in possesso di una buona conoscenza e comprensione della lingua italiana nelle sue espressioni e di almeno uno dei seguenti titoli/requisiti:
a) addetto all’assistenza di base (ADB) rilasciato ai sensi della legge 12/12/1978 n. 845, dalla Regione Emilia-Romagna;
b) operatore tecnico di assistenza (OTA) rilasciato ai sensi del DM n. 295/91;
c) operatore socio-sanitario (OSS) ai sensi della vigente normativa nazionale;
d) esperienza lavorativa di almeno 2 anni in assistenza agli anziani e/o disabili, presso strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie o a domicilio supportata da documentazione probante il pregresso rapporto di lavoro;
e) attestato di partecipazione ad un corso di formazione per assistenti familiari, rilasciato da un Ente pubblico o altro soggetto operante per conto del Ente pubblico, o da un soggetto formatore accreditato e almeno 1 anno di esperienza certificata in assistenza agli anziani e/o disabili al domicilio (presso privati), e/o presso strutture socio assistenziali /socio sanitari.
4. Il gestore dovrà impegnarsi a garantire e documentare un adeguato percorso formativo continuo al proprio personale, di almeno otto ore annue, fruibili anche on-line, rispetto alle principali esigenze degli utenti ospitati. Va, inoltre, assicurata la formazione obbligatoria in materia di sicurezza. La documentazione di tale formazione dovrà essere messa a disposizione in caso di sopralluogo.
5. Qualora, compatibilmente con le condizioni di lieve non autosufficienza che hanno consentito l’ingresso dell’ospite presso la struttura, dovesse presentarsi la necessità di un intervento di tipo infermieristico, temporaneo o protratto nel tempo, questo dovrà essere assicurato dal competente Servizio Infermieristico territoriale della Ausl e potrà essere attivato esclusivamente dal medico di medicina generale titolare della scelta dell’assistito.
6. L’ assistenza medica è assicurata dal medico di medicina Generale del singolo ospite. Il medico, compatibilmente con le condizioni di lieve non autosufficienza che hanno consentito l’ingresso dell’ospite presso la struttura, dovrà esercitare nei confronti del proprio assistito ospite di Casa Famiglia, le funzioni proprie previste dalle vigenti norme contrattuali e potrà avvalersi degli strumenti messi a disposizione da queste ultime in ordine alla attivazione di programmi di Assistenza Domiciliare Programmata o Integrata che potranno essere estesi anche agli ospiti delle Case Famiglia
7. Il gestore definisce le eventuali attività svolte da volontari, che devono essere considerate aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle svolte dagli operatori professionali.
Molti sarebbero i commenti da fare circa questo elenco di requisiti, soprattutto rispetto alla formazione del personale, e alla facilità con cui le regole si possono aggirare, ma vorrei soffermarmi su uno tra questi, che è il ruolo che si vorrebbe attribuire al Medico di Medicina Generale, come controllore della qualità dell’assistenza, senza considerare che normalmente dopo l’ingresso in struttura il medico di riferimento viene quasi sempre sostituito per fare in modo che ci sia un unico medico di medicina generale uguale per tutti gli ospiti.
L’unica differenza significativa tra i due testi, apportata da un emendamento della maggioranza, è il comma 4) aggiunto nel Regolamento del Comune di Ravenna mentre nel regolamento dei Comuni della Bassa Romagna troviamo solo i primi tre commi:
Art. 9 – COMMISSIONE PARITETICA
1. Al fine di mantenere un monitoraggio del percorso avviato con il presente regolamento, si prevede l’istituzione di una commissione paritetica, presieduta dal presidente della provincia e composta da rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria, sindacati e mondo del volontariato.
2. La commissione paritetica viene convocata, in generale, almeno una volta all’anno.
3. Potranno essere attivate altri organismi territoriali più circoscritti al fine di sostenere il dialogo fra le Amministrazioni locali e le associazioni territoriali.
4. È possibile, sulla base di progetti organizzativi specifici, proporre variazioni ai requisiti richiesti, purché presentati con specifico progetto che giustifichi e motivi le variazioni, le quali dovranno garantire pari o migliori condizioni ed essere valutate e validate dalla Commissione Paritetica.
Quali saranno gli effetti dell’applicazione di questi Regolamenti lo sapremo solamente tra qualche tempo, ma sicuramente non è la soluzione al problema di come accompagnare fino alla fine dei suoi anni una popolazione che invecchia, ma che in molti casi, purtroppo, invecchia male perché in ormai migliaia di situazioni non si sta aggiungendo vita agli anni, come auspicava Rita Levi Montalcini, ma soltanto ..anni all’anagrafe!!
Per chi interessato:
Regolamento del Comune di Ravenna
Regolamento dei Comuni della Bassa Romagna