L’allungamento della vita media e l’evoluzione della cultura dei diritti umani ha ampliato l’orizzonte delle legittime aspettative degli anziani, che, nell’ultimo decennio, hanno trovato riconoscimento ufficiale sia negli Stati Uniti, che in Europa[i].
La Carta Europea dei diritti umani statuisce espressamente il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa ed indipendente e partecipe alla vita sociale e culturale[ii].
I valori fondamentali, di dignità, uguaglianza, libertà, integrità fisica e psichica, sanciti agli artt. 2, 3, 13, 32, dalla nostra Costituzione, competono a tutti gli individui, indipendentemente dall’età e si prestano a tutelare le aspirazioni della popolazione anziana a non essere emarginata dal contesto sociale.
La legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale pone tra gli obiettivi da raggiungere la salvaguardia della salute degli anziani[iii].
Il vecchio adagio “senectus ipsa morbus”, benché ancora radicato nella cultura popolare, è stato respinto dalla stessa Giurisprudenza del Supremo Collegio, che in più di una sentenza ha recisamente rifiutato l’equivalenza tra vecchiaia e deficienza psichica[iv].
Il contributo dei nonni all’educazione dell’infanzia trova un esplicito riconoscimento legislativo nell’art. 155 CC, come modificato dalla novella del 2006, che stabilisce che i minori hanno diritto a conservare “rapporti significativi” con gli ascendenti, codificando il costante orientamento della giurisprudenza, già in precedenza formatosi.
La vecchiaia non assume, di per sé, una connotazione giuridica specifica nel nostro Ordinamento né vi sono norme che trattino unitariamente la tutela dei soggetti deboli, tuttavia l’anziano psichicamente fragile può trovare protezione attraverso gli strumenti giuridici di sostegno dei soggetti incapaci.
Ed invero, la legge prevede a tutela delle persone che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente, o anche solo parzialmente incapaci di provvedere ai propri interessi, gli istituti dell’interdizione[v], dell’inabilitazione[vi] e, dal 2004, dell’amministratore di sostegno[vii].
L’interdizione è riservata ai casi di totale incapacità di agire e comporta la sostituzione del tutore all’interdetto, in ogni atto giuridico e scelta di vita.
L’intento del legislatore del 2004, è stato, invece, quello di creare uno strumento di sostegno che non comporti la totale sostituzione di un terzo alla persona inferma ma ne valorizzi le capacità residue, affiancandosi ad essa. Ciò è stato realizzato demandando al giudice la facoltà di individuare, caso per caso, i campi di intervento, in ragione delle limitazioni del beneficiario e con esclusivo riguardo ai suoi interessi[viii].
La nomina dell’amministratore di sostegno può essere richiesta dalla stessa persona interessata, in previsione della propria futura, eventuale incapacità, scegliendolo tra le persone di propria fiducia[ix].
Il nuovo istituto si è dimostrato utile per sostenere le persone anziane che conservino la capacità di provvedere all’ordinaria amministrazione, ma che necessitino di un affiancamento per gli atti di disposizione più importanti. Ad esempio, il giudice, valutando da caso a caso, ha facoltà di disporre l’intervento dell’amministratore di sostegno limitatamente agli atti di alienazione dei cespiti immobiliari, lasciando all’interessato il mantenimento della gestione dei propri redditi.
Al tutore è demandata, per espressa disposizione legislativa la cura della persona dell’interdetto[x]. Manca, invece, un’analoga previsione al riguardo dell’amministratore di sostegno, rispetto al quale la giurisprudenza di merito non è unanime nel riconoscere la facoltà di negare o prestare il consenso alle cure mediche, per conto dell’interessato.
Alcuni giudici hanno accolto la richiesta di persone affette da gravi patologie degenerative, di nomina di un amministratore di sostegno, rimettendo ad esso la facoltà di accettare o rifiutare, per conto dell’infermo, le cure mediche proposte, per l’eventualità che in futuro il ricorrente non sia più in grado di farlo personalmente[xi].Tali decisioni danno uno sbocco pratico alla protezione dei diritti delle persone che hanno perso la capacità di dare il consenso all’atto medico, secondo i canoni dettati dagli strumenti internazionali[xii].
A differenza della sentenza di interdizione, che comporta previsioni standardizzate, il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno contempla specificatamente gli atti di sua competenza, in sostituzione, ovvero ad integrazione della volontà dell’amministrato. Di conseguenza è agevole stabilire se il primo ha titolo o no, per prestare il consenso all’atto medico, per conto del paziente.
Alcuni tribunali ritengono che siano delegabili all’amministratore di sostegno le competenze nei campi diversi da quello patrimoniale e segnatamente in ordine alle scelte di cura e di vita della persona[xiii].Di regola i provvedimenti del Tribunale di Torino sono limitati agli aspetti patrimoniali, rimanendo i diritti personalissimi ( scelte di vita sul luogo ove abitare, consenso-rifiuto di cure mediche) nella sfera di disponibilità esclusiva dell’amministrato[xiv].I familiari o i parenti del paziente incapace, ancorché si dimostrino collaborativi ed interessati alla salute del loro congiunto, non hanno titolo per sostituirsi al suo legale rappresentante, già nominato o designando, per rifiutare ovvero dare il consenso alle cure mediche proposte[xv].
Ed invero il principio che informa i rapporti civili nel nostro ordinamento, consacrato nell’art. 32 della Carta Costituzionale, è di assoluta salvaguardia dell’ l’integrità corporea di ciascuna persona[xvi].
Nessuna persona può essere obbligata a curarsi, contro la sua volontà, con l’unica deroga del TSO, ammissibile nei casi di legge, ove sia in pericolo la salute dell’interessato e ricorrano esigenze di protezione della collettività[xvii].
La libertà di scelta dei pazienti è posta a fondamento dei principi elaborati dalla Convenzione di Oviedo, ratificata in Italia con la legge n. 145 del 28.3.2001 ed è richiamata dal codice deontologico dei medici[xviii].
Da tale contesto normativo discende che il consenso informato dell’infermo, o del suo rappresentante legale, è il presupposto di legittimità dell’atto medico[xix]. Compete, comunque, al medico, il potere-dovere di intervenire, quoad vitam, ove il paziente non sia in grado di esprimere la propria volontà, nelle situazioni in cui sia configurabile lo stato di necessità, sussistendo un pericolo imminente e non altrimenti evitabile[xx].
In tale ottica, il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di fissazione dell’udienza per l’esame dell’interdicendo con assoluta urgenza, al fine di procedere alla nomina di un tutore provvisorio, che potesse prestare il consenso all’intervento chirurgico, necessario per procedere al posizionamento di una PEG, in un paziente non più in grado di alimentarsi diversamente. I giudici, nella motivazione, hanno evidenziato la sussistenza dello stato di necessità, documentato dai certificati medici allegati, che denotavano l’attualità del pericolo di un danno grave alla persona, non diversamente ovviabile. Di conseguenza il medico era legittimato ad intervenire, pur in assenza di un valido consenso informato[xxi].
Nei casi, invece, in cui esuli lo stato di necessità, occorrerà richiedere la nomina di un tutore, ove l’incapace ne sia ancora privo, affinché esprima ovvero neghi il consenso al trattamento sanitario prospettato.
I responsabili dei servizi sanitari che hanno in cura l’infermo possono promuovere la nomina del tutore, informando il Pubblico Ministero che è legittimato ad attivare il procedimento d’interdizione [xxii].
Il tutore e l’amministratore di sostegno, munito dei necessari poteri di intervento in ambito sanitario, dunque, possono, agire per far sì che l’infermo riceva le cure necessarie, evitando quelle non volute o invasive[xxiii]. Gli stessi svolgono, altresì, un ruolo determinante nella difesa delle persone anziane inferme o indebolite dal decadimento cognitivo, vittime di abusi o maltrattamenti, contribuendo a sventare i misfatti ovvero a smascherare i colpevoli ed a assicurarli alla giustizia.
Le malattie e la perdita di capacità critiche che si accompagnano all’allungamento della vita, costringono le persone anziane in relazioni di dipendenza esponendole maggiormente agli abusi ed ai raggiri di soggetti privi di scrupoli, che approfittano delle loro diminuite capacità critiche. Il tutore o l’amministratore di sostegno o il curatore, nominato dal giudice, potranno agire in giudizio, presentando querela o intentando causa civile, a nome e per conto del soggetto tutelato[xxiv].
Alla tutela dei soggetti deboli, l’ordinamento penale preordina i delitti di circonvenzione di incapace, di maltrattamenti in famiglia, di abbandono di persone minori o incapaci. Tale ultimo delitto, previsto all’art 591 del codice penale, nell’ambito dei reati contro la persona, punisce espressamente l’abbandono di persona incapace per vecchiaia.
La noncuranza nei confronti dell’anziano bisognoso, ove integri l’inadempimento di doveri di solidarietà familiare, di carattere fondamentale, come l’obbligo alimentare, è altresì penalmente sanzionato dall’art 570 c.p.
Anche le vittime di truffa o di altri reati contro il patrimonio, come il furto, il danneggiamento, l’estorsione e la rapina, ovvero di altri delitti contro la persona, come percosse, lesioni personali, ingiurie, minacce o violenza, segregazione, possono rivolgersi al giudice presentando denuncia ovvero, ove del caso, querela, per ottenere la condanna del colpevole[xxv].
L’istituto della costituzione di parte civile, consente di richiedere, nello stesso processo penale, anche la condanna del colpevole al risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali. Benché i danni possano essere rilevanti (si pensi al pensionato, privo di legami familiari, che venga rapinato della pensione e sia privo di altri redditi) l’effettività del ristoro patrimoniale non è però raggiungibile se il reo non ha beni ovvero rimane non identificato[xxvi]. Poiché si tratta di eventualità non marginali, sarebbe auspicabile un intervento statale a favore degli anziani fragili, per la creazione di un fondo di solidarietà, analogamente a quello già in essere per le vittime di incidenti stradali, che garantisca il risarcimento dei danni causati da persone rimaste sconosciute o senza beni esecutabili[xxvii].
Gli ordini di protezione e la nuova misura coercitiva penale dell’allontanamento da casa del familiare maltrattante, introdotti nell’ordinamento con la legge 154/2001, costituiscono un’alternativa alla custodia cautelare in carcere dell’aggressore e vengono incontro alle esigenze delle vittime, facilitandone il mantenimento delle condizioni di vita anche dopo la denuncia[xxviii].
L’incidenza degli abusi e maltrattamenti sugli anziani, specialmente ricorrente negli istituti, costituisce un risaputo fenomeno sociale, di notevole proporzione, benché in Italia appaia essere ampiamente sottovalutato.
Le prime valutazioni, sul maltrattamento degli anziani, risalenti agli anni settanta, furono svolte negli USA, a seguito del frequente riscontro da parte degli operatori sanitari di patologie non giustificate dallo stato di salute del paziente. Nel 1985 furono creati gli Adult Protective Services, dotati di una sezione appositamente dedicata alla tutela delle persone anziane[xxix].
La trascuratezza dei bisogni e delle necessità dell’anziano, nei diversi ambiti personali- abbigliamento, alimentazione, pulizia, somministrazione dei farmaci, cure mediche- risulta essere una delle forme di maltrattamento più diffuse. Frequentissimo l’uso di mezzi di contenzione[xxx], l’ingiuria, la minaccia, il ricatto la circonvenzione, il furto di beni personali[xxxi].
L’insufficienza dell’assistenza pubblica obbliga le famiglie a rivolgersi al mercato internazionale del lavoro, per la ricerca di personale da affiancare all’anziano non più autosufficiente. Alle cosiddette badanti viene affidato il lavoro di cura che, tradizionalmente, in epoca passata, sarebbe stato caricato, senza compenso alcuno, sulle spalle delle donne di famiglia, ora impegnate, invece, in attività lavorative fuori casa[xxxii]. Le problematiche che, non di rado, connotano il contesto relazionale anziano- familiari- care -givers generano situazioni esplosive, che favoriscono l’abuso ed il maltrattamento dell’anziano[xxxiii].
I risultati della ricerca del progetto DIADE promosso dalla Provincia di Reggio Emilia hanno evidenziato- quali ricorrenti fattori di rischio- la convivenza forzata in spazi ristretti, l’isolamento dell’anziano, il grave decadimento cognitivo dell’assistito, l’organizzazione illecita del collocamento delle lavoratrici a domicilio, le patologie psichiatriche dell’assistito, connesse all’abuso di alcool[xxxiv].
La ricerca ha evidenziato che abusi e maltrattamenti possono riguardare sia l’anziano che le stesse care givers, generalmente donne straniere, prive di una di rete familiare di assistenza, con scarsa conoscenza della lingua e, a volte, anche prive di permesso di soggiorno, di conseguenza poco inclini a presentare denuncia.
La valorizzazione della professionalità delle lavoratrici, la regolamentazione contrattuale e un sistema trasparente e corretto di reclutamento favorirebbero la diminuzione delle situazioni a rischio per care-givers ed assistiti[xxxv].
Un contributo significativo può venire anche dai medici, cui la legge impone quali soggetti esercenti la “professione sanitaria” di segnalare, mediante il “referto”, all’Autorità Giudiziaria i fatti, configurabili come delitti procedibili d’Ufficio, di cui sia vittima, la persona cui essi hanno prestato “assistenza od opera”[xxxvi].
Il codice deontologico amplia la sfera di intervento del medico, oltre lo stretto obbligo giuridico, affidando ad esso il più incisivo compito di intervenire a sostegno dei soggetti fragili ed in specie degli anziani, effettuando le dovute informative ai servizi ed indirizzando il paziente alle opportune sedi per ottenere il necessario supporto[xxxvii].
I maltrattamenti sono spesso subdoli e sottaciuti dalla vittima, che teme guai peggiori e, nonostante tutto, l’allontanamento dalla casa familiare. L’esperienza del medico legale, inserito nell’assistenza sanitaria pubblica, nello studio del fenomeno del maltrattamento degli anziani, potrebbe essere utilmente messa a disposizione dei medici della struttura e del medico di base, per la valutazione dei casi di difficile interpretazione[xxxviii].
In alcuni casi i maltrattamenti sono stati sventati grazie alla cooperazione tra medico di base, operatori sociali e ospedale[xxxix]. Ciò dimostra l’opportunità che siano formulate direttive per orientare l’operato dei medici nel riconoscimento e nella segnalazione delle situazioni di abuso e maltrattamento.
E’ indispensabile, comunque, un interessamento delle istituzioni pubbliche rivolto alla prevenzione delle situazioni di rischio, ed alla predisposizione dei necessari strumenti di sostegno alle vittime, per far emergere il sommerso di abuso e violenze presenti nella relazione di cura[xl]. Ciò potrebbe realizzarsi nel quadro di un progetto politico orientato alla tutela dei soggetti deboli, che, peraltro, attualmente, non sembra prender corpo, come dimostra la mancata costituzione del Fondo Nazionale per le vittime di violenza - in aperta inadempienza delle disposizioni UE- e il persistente ritardo nell’ attuazione di un Piano contro la violenza alle donne[xli].
[i] Nel 2002 è stata convocata dall’ONU l’assemblea mondiale sull’invecchiamento. Gli studi relativi ed i piani d’azione per la promozione dell’indipendenza e autorealizzazione non si sono, peraltro, tradotti in programmi concreti, pur avendo dato luogo ad iniziative frammentarie in tema di non discriminazione e cura della malattia di Alzheimer. Così si è espresso il CNB nel suo documento “Bioetica e diritti degli anziani” del 20/01/2006.
[ii] Art. 25 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo: “ L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e partecipe alla vita sociale e culturale”.
[iii] Art. 2-14 L. 833/78.
[iv] Ex plurimis si veda: Cass. Sez. V del 27/10/1978 n° 2237.
[v] Art. 414 c.c. “Il maggiore di età ed il minor emancipato che versano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.”
[vi] Art. 415 c.c.
[vii] Art. 404 c.c. “La persona che per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale, o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
[viii] La Convenzione dell’Aja del 13/01/2000 raccomandava la tutela dei soggetti deboli ,attraverso l’introduzione di strumenti giuridici idonei a consentire il conferimento di un mandato ad agire ad una persona di fiducia, per l’eventualità di sopravvenienza di uno stato di incapacità totale o parziale.
[ix] Legittimati a richiedere l’applicazione dell’amministrazione di sostegno sono l’interessato stesso, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati.
[x] Art. 357 cc.
[xi] Tribunale di Modena- giudice Stanzani , in un caso di SLA.
[xii] Convenzione di Oviedo, - ratificata in Italia con la legge n. 145 del 28.3.2001- .Art. 9 “Desideri precedentemente espressi. I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà.”
[xiii] Oltre al citato provvedimento del Tribunale di Modena, si veda, ex plurimis,, per l’indirizzo più largo: Tribunale di Roma- 19/02/2005 in cui il giudice ha autorizzato l’ads a prestare il consenso, per conto del tutelato, agli accertamenti medici di routine; Trib di Cosenza 28/10/ 2004 in GM 2005, 6,1319, in cui l’ads è stato autorizzato a vicariare l’interessato nell’accettazione della prosecuzione di un trattamento medico dopo la scadenza di un TSO.
[xiv] Il Tribunale di Torino, in accoglimento di un ricorso, ha, eccezionalmente, autorizzato l’amministratore di sostegno, già designato, in precedenza, a prestare il consenso ad un intervento chirurgico, per conto della persona tutelata, che a causa di una frattura, versava in uno stato temporaneo di incapacità. Per un approfondimento sull’orientamento del Tribunale di Torino si vedano gli atti del Convegno indetto il 4/3/10, presso il Tribunale di Torino, nell’ambito del Corso per la Formazione Decentrata, ed in particolare la relazione della dott. Dughetti, giudice della Sez VII, “Amministrazione di sostegno : presupposti ed applicazione”.
[xv] La Convenzione di Oviedo stabilisce all’art 6:” (3) Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge.” Diffusi spunti anche nel il Documento del C.N.B. “Informazione e consenso all’atto medico” del 20/06/1992.
[xvi] “…..Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto per la persona umana.”
[xvii] Legge 833/1978 (articoli 33-35).
[xviii] Nel codice deontologico, approvato dalla Federazione dei medici chirurghi ed odontoiatri, il 16 dicembre 2006, all’ art. 35 è confermato che il "medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente", aggiungendo - quale ulteriore conferma del principio della rilevanza della volontà del paziente come limite ultimo dell'esercizio della attività medica - che "in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona". La disposizione è richiamata dalla Suprema Corte a Sez. U, Sentenza n. 2437 del 2009.
[xix] L’art 37 del codice deontologico/2006 indica espressamente nel legale rappresentante dell’incapace la persona deputata a dare il consenso all’atto medico.
[xx] Le valutazioni medico-legali in ordine alla ricorrenza dello stato di necessità, possono legittimamente tener conto dei tempi occorrenti per la nomina del tutore, in rapporto ad un possibile peggioramento delle condizioni del paziente. All’uopo giova sottolineare, che se l’infermo non si può muovere dal luogo di degenza, i tempi si potrebbero allungare, a causa della maggior difficoltà di effettuare l’obbligatoria audizione dell’interdicendo, da parte del giudice, con l’intervento del P.M.
[xxi] L’art 8 della Convenzione di Oviedo stabilisce altresì:”Art. 8 Situazioni d’urgenza. Allorquando in ragione di una situazione d’urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della persona interessata” .
[xxii] I soggetti legittimati a promuovere la procedura di interdizione sono l’infermo stesso, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore del minore, il curatore ed il Pubblico Ministero.
[xxiii] L’art 410 prescrive all’amministratore di sostegno di tener conto dei desideri dell’interessato.
[xxiv] L’art. 121 c.p. prevede la figura del curatore speciale per la presentazione della querela quando parte offesa sia un infermo di mente e non vi sia chi possa rappresentarlo.
[xxv] Diffusi spunti sulle fattispecie di reato contro la persona o il patrimonio in “Abusi contro gli anziani” Carmine Macchione, Rubettino-2006.
[xxvi] Diffusi spunti sulla criticità della tutela penale delle vittime di reato, in “Stalking e violenza alle donne. Le risposte dell’Ordinamento, gli ordini di protezione.” A cura del Forum- Associazione Donne Giuriste- Franco Angeli, 2009
[xxvii] Il Comune di Milano ha stipulato un’assicurazione, per garantire una riparazione del danno subito dai cittadini ultrasettantenni, vittime di reati ch’offendano il patrimonio.
[xxviii] Il Tribunale di Torino, adito con ricorso ai sensi dell’art 342 bis c.c. , da un’anziana, che lamentava i maltrattamenti subiti da figlio e nuora, con essa conviventi, ha emesso un ordine di protezione a suo favore, disponendo l’immediata cessazione della condotta pregiudizievole e il loro allontanamento dalla casa familiare. Trib. To Sez. VII Civile, 28 luglio 2006. Una ricca panoramica sugli ordini di protezione emessi dai giudici di altri tribunali, si trova in “Stalking e violenza alle donne. Le risposte dell’Ordinamento, gli ordini di protezione.”Op.Cit.
[xxix] Dati significativi sono contenuti nella ricerca pubblicata negli USA nel 1998, intitolata: The National Elder Abuse Incidence Study. Final Report.
[xxx] Le misure contenitive, senza il consenso dell’interessato, possono essere utilizzate solamente ove ricorra lo stato di necessità, ai sensi e per gli effetti dell’art 54 del codice penale, e vi sia proporzione tra la limitazione inflitta ed il pericolo che si vuol evitare. Deve trattarsi comunque di un pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Esulano dalla liceità, le condotte determinate da carenze organizzative o da volontà punitiva.
[xxxi] CNB- Bioetica e diritti degli anziani, documento citato -20/01/2006.
[xxxii] Il Comitato Nazionale di Bioetica ha stigmatizzato la scorrettezza dell’uso del termine badante, in quanto mortificante della dignità dell’anziano ed ha raccomandato di sostituirlo, suggerendo la parola assistente domiciliare.- CNB atto cit.
[xxxiii] Diffusi spunti in “Abusi contro gli anziani” Carmine Macchione, Rubettino-2006.
[xxxiv] E’ noto che le alterazioni psicofisiche che interessano l’anziano possono innescare manifestazioni antisociali, specie se si accompagnano condizioni ambientali critiche ed abuso di alcool. In punto CNB- Bioetica e diritti degli anziani, 20/01/2006, Doc. cit. Diffusi spunti in Carmine Macchione, op. cit.
[xxxv] Il Progetto Diade, i cui risultati sono stati consegnati nel corso dell’anno 2010, ha evidenziato e messo a confronto due fragilità – anziano e care-givers, indicando gli interventi ritenuti opportuni per elidere le più evidenti criticità nella relazione di cura.
[xxxvi] L’art. 365 c. p. punisce l’omissione di referto. Tra i più comuni delitti interessati dalla norma si ricordano, oltre al delitto di lesioni personali di cui all’art 582 c2, maltrattamenti in famiglia art 572 c.p., violenza privata art 610, c.p., furto aggravato 624 625, c.p., rapina 628 c.p. circonvenzione d’incapace art. 643 c. p. , violenza privata art 610. c.p. , sequestro di persona art. 605 c. p.
[xxxvii] Art. 32 del codice deontologico: “il medico deve contribuire a proteggere il minore, l’anziano ed il disabile, in particolare quando ritenga che l’ambiente familiare o extrafamiliare in cui vivono non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi sessuali”.
[xxxviii] CNB- Bioetica e diritti degli anziani, 20/01/2006, ove si auspica l’intervento del medico-legale, come specialista.
[xxxix] Diffusi spunti Carmine Macchione, op. cit.
[xl] Giovanna Fava, “Strumenti giuridici a sostegno di tre fragilità: anziani, donne migranti, caregiver familiari”- relazione al Convegno di Diade “Violenza agita e subita nella relazione di cura” -Reggio Emilia 22 gennaio 2010-
[xli] Consiglio Europeo di Tampere dell’ottobre 1999, Direttiva UE 80/2004 CE, Convenzione Europea sulla protezione delle vittime 1983, convenzione, questa, a tutt’oggi non ratificata dal governo Italiano.